Normativa Fiscale

Normativa Fiscale

Normativa fiscale per i residenti all’estero, in particolare i pensionati residenti in Thailandia cosa devono fare per ottenere la detassazione della propria pensione:
1) Per i residenti a Pattaya bisogna andare al Revenue Department di Chonburi, che trovate qui. Richiedere il certificato di residenza di cui trovate qui fac-simile: se ne richiedono uno per ogni anno di residenza dimostrata massimo quattro anni, viene rilasciato in lingua inglese, in cui si attesta la residenza fiscale in Thailandia, i requisiti essenziali sono quelli di essere presenti nel regno da più di 180 giorni, questo dato lo rilevano dal passaporto, occorre dimostrare il proprio domicilio in terra Thai, mostrando il Chanote, documento che viene rilasciato all’acquisto dell’appartamento oppure il contratto di affitto. Questo certificato viene rilasciato dopo un mese non si paga nulla, bisogna però andare al Ministero degli Affari Esteri a Bangkok “Dipartimento degli Affari Consolari 123 Chaengwattana Rd. Tungsonghong Laksi Bangkok 10212 Tel. 02-575-1054/6-59” e farlo legalizzare il costo del documento è di (200 Baht a foglio) se si vuole avere il documento in poche ore bisogna pagare i diritti d’urgenza (400 Baht a foglio) compilare il modulo che trovate qui e allegate la fotocopia del passaporto. Farli tradurre in lingua italiana da un ufficio di traduzione per esempio “Interlanguage Traslation Center 888 Mahathun Plaza Bulding 1st.Floor Room 12 Pleonchit Rd.” al costo di (900 Baht a foglio.) vedi fac-simile, disponibile allegato con elenco di altri centri convenzionati con l’Ambasciata che trovate qui. Portarlo all’Ambasciata Italiana per l’autentica, il costo per ogni certificato è di (990 Baht a foglio).
2) Richiedere il certificato di residenza all’Ambasciata costo (512 Baht) vedi fac-simile.
3) Modulo di domanda di esenzione dall’imposizione italiana sulle pensioni e/o sulle altre remunerazioni analoghe. (modulo in lingua italiana e inglese) scaricabile dal sito ufficiale INPS che trovate qui si chiama: CI531-EP-I/1 ingl.
4) Modulo di domanda di esenzione dall’imposizione italiana sulle pensioni e/o sulle altre remunerazioni analoghe. (modulo in lingua italiana e inglese) scaricabile dal sito ufficiale ENPAM che trovate qui si chiama: MOD.ES.IRPEF.Estero.
5) Modulo di domanda di esenzione dall’imposizione italiana sulle pensioni e/o sulle altre remunerazioni analoghe. (modulo in lingua italiana e inglese) scaricabile dal sito ufficiale ENPALS che trovate qui si chiama: CI531-EP-I/1 ingl.
6) Si compila questa domanda si allegano i documenti sopra esposti e s’invia il tutto, per motivi operativi devono pervenire alla sede INPS, ENPAM o ENPALS non oltre il 30 settembre dell’anno relativamente al quale si richiede la non effettuazione della ritenuta, le istanze pervenute oltre tale data produrranno il loro effetto a decorrere dall’anno successivo. Si ricorda che per il rimborso dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti (entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di prelievo dell’imposta) deve essere redatta apposita domanda (contenente l’attestazione di residenza fiscale) da indirizzare a:
Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara
Via Rio Sparto 21
65100 Pescara

NB: L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, è interessato all’applicazione delle norme internazionali riguardanti la tassazione delle pensioni dei residenti all’estero. Al fine di eliminare il duplice assoggettamento a tassazione sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti vengono stipulate le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni dal punto di vista giuridico sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva. Tali trattati hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico, una volta ratificate, con legge ordinaria pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Tali Accordi possono prevedere diverse possibilità di imposizione: tassazione esclusiva da parte di uno Stato (es. nel Paese di residenza); tassazione esclusiva da parte di uno Stato, superate specifiche soglie di esenzione e/o applicazione di predeterminate aliquote (differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale nazionale vigente); tassazione concorrente (cioè entrambi gli Stati prelevano un’imposta sullo stesso reddito) con diritto al credito d’imposta nel Paese di residenza. In alcuni casi anche la cittadinanza costituisce un elemento rilevante per la definizione dell’ambito di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Per evitare la doppia imposizione fiscale, il pensionato che risiede in uno dei paesi con cui l’Italia ha stipulato una specifica Convezione, nei casi espressamente previsti, può chiedere all’Inps la detassazione della pensione italiana (in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza) oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione ed applicazione di aliquote differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale italiana vigente). A tal fine il pensionato dovrà attestare la residenza fiscale estera alla sede Inps che gestisce la pensione, presentando apposita documentazione, vidimata dalla competente Autorità straniera.

NB: Per chi avesse qualche dubbio riguardo le procedure da eseguire mi potete contattare tramite contatti.

Convenzioni contro la doppia imposizione in vigore: in formato PDF scarica file
Thailandia Firma: Bangkok 22.12.1977 Ratifica: L. 02.04.1980, n.202 31.05.1980



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