Patente Italiana
Rinnovo all’estero della patente Italiana chi può rinnovarla? Tutti i cittadini italiani, residenti in un Paese non UE da almeno 6 mesi ovvero iscritti all’AIRE, in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalle norme vigenti e opportunamente certificati dai medici fiduciari, titolari di patente italiana scaduta da non oltre tre anni non possono ottenere il rinnovo della patente all’estero i diabetici, i mutilati e minorati fisici; gli ultra 65enni con titolo alla guida di autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici : per tali categorie è obbligatoria una visita medica collegiale presso le ASL in Italia.
Cosa occorre presentare all’Autorità consolare per ottenere il rinnovo della patente italiana?
- domanda di rinnovo della patente
- certificato medico
- patente di guida da rinnovare
- pagare allo sportello euro 7
Come avviene il rinnovo?
Viene rilasciata una specifica “Attestazione consolare di conferma della validità della patente di guida”, la quale è valida esclusivamente per il periodo di residenza all’estero e va conservata unitamente alla patente originale scaduta e a richiesta, è da esibire assieme a quella; al rientro in Italia, il titolare della patente deve richiedere alla competente Autorità, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, la conferma del rinnovo ottenuto all’estero; in pratica deve provvedere al rinnovo della propria patente secondo la modalità normale, come specificato al successivo allegato B.
Per quali categorie e per quale periodo viene rinnovata la patente all’estero?
Il rinnovo viene effettuato per il periodo di permanenza all’estero del titolare, con le seguenti limitazioni:
- patenti di categoria A e B = 10 anni agli infra50enni e 5 anni agli ultra50enni
la patente di categoria A abilita alla conduzione di motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t.) la patente di categoria B abilita alla conduzione di motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero (ossia di di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.) ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.
- patenti di categoria C = 5 anni agli infra70enni e 3 anni agli ultra70enni
La patente di categoria C abilita alla conduzione di autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero (ossia di di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.), esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D.
- patenti di categoria D = 5 anni e valide solo fino al 65 enno di eta,
La patente di categoria D abilita alla conduzione di autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero (ossia di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.).
- patenti di categoria E = v. patenti di categoria B, C e D
Le patenti di categoria E abilitano alla conduzione di autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C o D
- patenti di categoria A, 8 e C speciali = non possono essere rinnovate all’estero
Sono le patenti speciali rilasciate a mutilati ed i minorati fisici.
“Nuovo Codice della Strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e succ, modif.
Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida.
- Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre
- La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all’uso cui sono destinati i veicoli condotti, all’età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
- L’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all’art. 116, comma 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici (così modificato dall’art. 17, c. 27, L. 27.12.1997 , n. 449 e successiv. dal dl151/2003, conv. con L. 2 14 del 1.8.2003) .
- Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità (Comma aggiunto dall’art. 32, L. 7.12.1999, n. 472) .
- La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell’art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all’art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all’ 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell’omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità (Così modificato dall’art . 7, D.P.R. 19.4. 1994, n. 575).
- Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5. (Comma inserito dal dl151/2003, conv. con L. 214 del 1.8.2003) .
- L’autorità sanitaria , nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130 ((Così modificato dall’art . 7, D.P. 19.4. 1994,n. 575).
- Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo l, sezione Il, del titolo VI. (Così modìf . dall’art. 19, D. Legisl. 30.12.1999 n. 507 e successiv. dal dl151/2003, conv. con L. n. 214 del1.8 .2003 e dal D. Legisl 21.11.2005)
Normale procedura per l’ottenimento della conferma di validità (rinnovo) della patente in Italia.
Per la conferma della validità della patente, cioè per il cosiddetto rinnovo, occorre effettuare innanzitutto un versamento di euro 9,00 sul c .c. postale n. 9001 del Dipartimento Trasporti Terrestri. Munendosi di una marca da bollo di euro 14,62 e portando con se il codice fiscale, bisogna poi sottoporsi a visita medica presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.), dando dimostrazione dell’avvenuto pagamento, se dovuto, del compenso per tale visita, nella misura e con le modalità stabilite dalle singole autorità sanitarie.
A seguito della visita con esito positivo, l’autorità sanitaria rilascia un certificato medico con il quale si può guidare in Italia ma non all’estero. Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi spedito all’interessato dall’Ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri. Circolare con patente scaduta di validità espone il trasgressore al pagamento di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 143,19 euro ad un massimo di euro 572,76 nonché al ritiro della patente (art. 126 del codice della strada) .